Codice Repertorio | 30-025 |
Denominazione | Guardia ai fuochi |
Descrizione | La Guardia ai fuochi opera nella prevenzione degli incendi, sia a terra (terminal) che a bordo delle navi, secondo quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti in materia. Le funzioni della Guardia ai fuochi in Liguria, sono sancite dall’ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 61/2001 in base alla quale l'attività di prevenzione incendi all’interno del porto deve essere effettuata da personale specializzato specificatamente autorizzato. Egli espleta la funzione di vigilanza all’interno dell'area portuale verificando che non vi siano in atto comportamenti che possono determinare situazioni di pericolo; presta servizio presso le navi che effettuano lo sbarco e l'imbarco di merci pericolose e presso le navi in cantiere ed i parchi infiammabili, ovvero le aree deputate allo stoccaggio di merci pericolose. E’ suo compito controllare e quindi intervenire in caso di necessità. Relativamente ai servizi di sbarco e imbarco di merci pericolose, la Guardia ai Fuochi, dopo aver ricevuto la richiesta del servizio, si presenta al Comando della nave, verifica l’idoneità e l’efficacia delle attrezzature antincendio e prende visione delle certificazioni e dei permessi rilasciati dall’Autorità per il trasporto della merce. Quindi controlla e verifica che la quantità, la qualità e l’ubicazione della merce o del prodotto pericoloso sia conforme alla documentazione. Quando la nave è in cantiere, l’intervento della Guardia ai Fuochi è finalizzato alla prevenzione di incendi riconducibili a lavorazioni che fanno uso di fonti termiche, quali ad esempio la saldatura. |
Situazione | Presta servizio sulle navi e presso i cantieri navali, spostandosi sulla banchina ed effettuando controlli in tutto il comprensorio portuale. Utilizza la ricetrasmittente per tenersi in contatto con il resto del personale e i mezzi antincendio. Lavora su turni, anche notturni e festivi. Si relaziona con il personale navale e del terminal e riferisce alla sezione competente della Capitaneria di Porto. |
Prerequisiti | Aggiornamento marzo 2021. Il percorso di IVC NON attivabile per questa figura.
L?accesso alla professione regolamentato dalla ORDINANZA N. 61/2001 della CAPITANERIA di PORTO di Genova.
Per ottenere l'iscrizione nei registri con la qualifica di Guardia ai Fuochi, il personale dovr
presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Genova tramite le Societ
/Associazioni di appartenenza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunit
Europea;
2.aver compiuto 18 anni e non aver superato i 40 alla data di presentazione della domanda;
3. essere idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione di idoneit
da parte del medico competente della Societ
di appartenenza;
4. avere ottemperato all'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
5. aver presentato domanda al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per essere iscritto fra il personale volontario discontinuo ed essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
6. aver superato l'esame teorico pratico davanti alla Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Genova;
7. aver prestato uno dei servizi appresso indicati:
- nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi anche se in servizio di leva;
- nella Marina Militare per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie di Nocchieri - Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Elettricisti, Marinai servizi di Macchina, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto), appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi).
- almeno un anno di navigazione a bordo di unit
mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, operaio meccanico, frigorista, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiere, vigile del fuoco su navi passeggeri. Il periodo di imbarco richiesto ridotto a 6 mesi per coloro che hanno effettuato un |
Percorsi formativi | Come indicato dall’ordinanza 61/2001, è possibile accedere ai corsi di formazione professionale della durata di almeno tre mesi, organizzati dalle Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850. |
Codice CP2011 | 5.4.8.4.2 |
Denominazione CP2011 | Personale delle squadre antincendio |
Codice Ateco 07 | 50 |
Denominazione ateco 07 | TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA |
LIVELLO EQF | 4 |