Codice Repertorio | 16-012 |
Denominazione | Gestore di Bed & Breakfast |
Descrizione | Gestisce l’attività ricettiva, utilizzando parte della propria abitazione per fornire agli ospiti alloggio e prima colazione. Accoglie i turisti, prepara le prime colazioni, provvede alla pulizia e al rifornimento delle stanze, dei bagni e delle parti comuni. Svolge l’attività di promozione della propria struttura, si occupa degli aspetti amministrativi e contabili |
Situazione | Il Gestore di B&B è generalmente un lavoratore autonomo. Gli orari dell’attività sono strettamente legati a quelli dell’erogazione del servizio._x000D_ L’elemento centrale dell’attività è il contatto con gli ospiti nelle fasi di check-in o check-out e durante il servizio della colazione. L'afflusso di clienti è generalmente stagionale se si tratta di luoghi marini o montani, mentre è più costante nel caso di attività avviata in città ad interesse storico/artistico._x000D_ Le relazioni significative riguardano, oltre gli ospiti, la rete di organizzazioni di promozione turistica del territorio, l’associazione - cui, eventualmente, il gestore aderisce - e i professionisti che seguono l’attività_x000D_ |
Prerequisiti | La Legge Regionale che disciplina questo tipo di servizio d’alloggio è la n. 13/1992, che discende dalla normativa nazionale (217/1993). E’ in particolare l’art. 13bis (aggiunto dalla L.R. 5/2000, art. 1) a normare il “servizio di alloggio e prima colazione denominato bed&breakfast”._x000D_ Possono essere adibite a questo tipo di ospitalità fino ad un massimo di tre camere della propria dimora._x000D_ Sono serviti cibi e bevande che non richiedono manipolazione._x000D_ Il bagno può anche essere coincidente con quello dell’abitazione del gestore._x000D_ I requisiti igienico-sanitari ed edilizi sono quelli previsti dai regolamenti comunali per le abitazioni._x000D_ Deve essere garantita l’energia elettrica, l’ acqua calda e il riscaldamento._x000D_ L’attività, anche se piuttosto “liberalizzata”, non è esente da vincoli infatti, nonostante non sia richiesta una licenza, non essendo considerata attività professionale, necessita di una comunicazione per questo tipo di esercizio al Comune, che provvede ad effettuare un sopralluogo._x000D_ La ricettività può essere esercitata per un massimo di 240 giorni l’anno, anche continuativi_x000D_ |
Percorsi formativi | Possono essere frequentati corsi che hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività. |
Codice CP2011 | 1.3.1.5.0 |
Denominazione CP2011 | Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi o aree di campeggio e di piccoli esercizi d |
Codice Ateco 07 | 55.1 |
Denominazione ateco 07 | ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI |
LIVELLO EQF | 3 |