Codice Repertorio | 11-002 |
Denominazione | Tecnico REACH ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 |
Descrizione | Il tecnico Reach è un professionista competente nel campo del Regolamento comunitario CE n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Il Regolamento, già attuativo, entrerà a pieno regime il 1 giugno 2018, con un forte impatto su tutti i settori economico-produttivi. La figura professionale possiede una formazione tecnica e scientifica finalizzata a svolgere attività informative, di controllo e valutazione della pericolosità, tossicità ed impatto ambientale delle sostanze chimiche, in riferimento al quadro normativo internazionale e nazionale. Il Regolamento REACH determina infatti un sostanziale cambiamento nelle modalità di gestione delle sostanze, miscele e prodotti, prevedendo l'obbligo, dalla produzione all'impiego, di valutare tutto il ciclo vitale, verificandone i potenziali effetti sulla salute e sull'ambiente. Il Regolamento interessa non solo i produttori delle sostanze chimiche ma anche i distributori, i rivenditori e gli importatori dei prodotti finiti presenti sul mercato dell'UE. Esso riguarda inoltre professionisti impegnati nelle attività di informazione così come in quelle di ispezione e controllo. |
Situazione | Il tecnico Reach opera in vari contesti professionali sia come dipendente che collaboratore, quali ad esempio: informazione e assistenza tecnica presso istituzioni pubbliche e private al fine di fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità, in particolare, in relazione alle procedure di registrazione; tecnico aziendale esperto nella gestione ed impiego delle sostanze chimiche, in riferimento al quadro normativo REACH (CE 1907/06) e alle esigenze di sicurezza , di qualità e di sviluppo commerciale; addetto ad attività di controllo, sulla base della normativa vigente e dei piani annuali nazionali concordati a livello europeo tramite l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). |
Prerequisiti | Non vi sono prerequisiti formali di esercizio professionale. Le attività di vigilanza e controllo sono competenza delle Regioni e delle Province autonome in base alla normativa vigente. Tale attività è esercitata dalle Aziende Sanitarie Locali. L’attività analitica conseguente al campionamento ufficiale delle sostanze e dei preparati pericolosi viene realizzata dai laboratori territorialmente competenti, individuati localmente sia nell’ambito delle Asl (Laboratori di sanità pubblica) che delle Arpa (Dipartimenti tecnici). |
Percorsi formativi | Possesso di diploma di scuola media superiore. Rappresenta titolo preferenziale il possesso di laurea in Scienze naturali, Biologia, Chimica, Geologia, Farmacia, CTF, Ingegneria chimica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Scienze delle professioni sanitarie e della prevenzione. E’ richiesta la padronanza della lingua inglese. Sono disponibili iniziative di formazione ed aggiornamento professionale a cura del Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Centri di Ricerca, Università e Associazioni di categoria operanti a livello regionale e nazionale. |
Codice CP2011 | 3.1.8.3.1 |
Denominazione CP2011 | Tecnici del controllo ambientale |
Codice Ateco 07 | 71.20.21 |
Denominazione ateco 07 | Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi |
LIVELLO EQF | 5 |