Codice Repertorio | 09-021 |
Denominazione | Montatore ponteggi |
Descrizione | Il Montatore di ponteggi o Ponteggiatore, monta, smonta e trasforma diverse tipologie di ponteggi che consentono il lavoro in sicurezza all'interno di un cantiere. L’attività si deve svolgere in piena sicurezza e seguendo il libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio o un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS) redatto dal datore di lavoro o dal progettista secondo la normativa. I ponteggi possono essere a struttura in legno o metallica fissa sia a giunti e tubi, che prefabbricati oppure trabatelli (ponti su ruote). Possono essere impiegati esclusivamente ponteggi la cui costruzione, commercializzazione ed impiego è autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive. |
Situazione | Il Ponteggiatore opera nel settore delle costruzioni edili all'interno dei cantieri, alle dipendenze di imprese edili o imprese specializzate nell’installazione di ponteggi di ogni dimensione. Può essere anche un lavoratore autonomo. Fa riferimento normalmente al capo cantiere o al tecnico di cantiere dell’impresa. L’impiego si esercita presso il cantiere in orario giornaliero. L’attività prevede continui sforzi fisici e carichi di pesi ad altezze elevate e su superfici strette e relativamente mobili. E’ richiesto l’uso dell’attrezzatura antinfortunistica e il rispetto delle norme di sicurezza specifiche previste per i cantieri edili e per le opere in quota. |
Prerequisiti | Aggiornamento marzo 2021. Il percorso di IVC NON attivabile per questa figura.
Il D.Lgs. 235/03 (Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l?uso delle attrezzature per i lavori in quota) sancisce l?obbligo dell?abilitazione degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Tale decreto prevede per i datori di lavoro l?obbligo di redigere, a mezzo di persona competente ed in funzione della sua complessit
, un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio scelto (PiMUS) nonch di assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuta una adeguata formazione teorico-pratica e l?abilitazione all?esercizio di tale attivit
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Percorsi formativi | Qualifica professionale e adeguata formazione teorico-pratica con acquisizione dell’abilitazione all’esercizio di tale attività come previsto dal D.Lgs. 235/03 (Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature per i lavori in quota). L’accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 26 gennaio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2006, stabilisce che il percorso formativo obbligatorio ha una durata pari a 28 ore tra parte teorica e pratica, prevede inoltre una prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla) abilitante alla prosecuzione del corso ed un esame finale per il rilascio dell’attestato. Sono previsti “Moduli di aggiornamento” periodici obbligatori di 4 ore ogni 4 anni. In Regione Liguria le conoscenze relative alle tecniche di montaggio e alle norme di sicurezza si apprendono anche seguendo corsi di formazione promossi dalle associazioni e dai sindacati di categoria. Tali corsi sono istituiti presso le scuole edili presenti a livello territoriale. |
Codice CP2011 | 6.1.2.4.0 |
Denominazione CP2011 | Ponteggiatori |
Codice Ateco 07 | 41.2 |
Denominazione ateco 07 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI |
LIVELLO EQF | 3 |