| Descrizione | . ricevere la documentazione sul caso inviata al Servizio di Mediazione dall’Autorità giudiziaria o dal Tribunale/Procura della Repubblica Minorili o dai Servizi minorili dell’amministrazione della giustizia durante le indagini preliminari, la fase dibattimentale o nell’esecuzione penale
. approfondire il caso attraverso lo studio della documentazione relativa al reato
. raccogliere e analizzare le informazioni relative alla dinamica del conflitto e del contesto in cui si è sviluppato
. rintracciare le parti, invitarle separatamente ad un incontro in un luogo neutrale
. presentare la mediazione come spazio di ascolto e di parola, confidenziale e consensuale, coperto dalla riservatezza
. completare la raccolta delle informazioni sull’evento conflittuale durante il colloquio individuale
. ascoltare il racconto delle due parti, permettendo alla vittima di esprimere la sua rabbia e avanzare le sue aspettative
. illustrare ad ognuna delle parti il significato della mediazione, il ruolo del mediatore e le conseguenze legali della mediazione
. convocare e sentire anche i genitori del minore e il suo avvocato difensore
. acquisire da entrambi il consenso ad intraprendere il percorso di mediazione penale
. comunicare all’Autorità giudiziaria o ai Servizi che hanno promosso la mediazione la “non fattibilità” del percorso di mediazione in caso di mancato consenso di una delle due parti in causa o di impossibilità a rintracciarla o quando il mediatore lo ritiene opportuno per la peculiarità del caso
. programmare il primo incontro diretto tra vittima e minore reo (faccia a faccia)
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